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Chi paga in caso di incidente stradale con Veicolo non Assicurato o non Identificato

Gli incidenti stradali possono accadere facilmente, ma la situazione può diventare ancora più complessa quando il veicolo coinvolto non è assicurato. In tali situazioni, l’impatto che l’incidente ha sulle persone coinvolte e sui proprietari dei veicoli può essere incredibilmente stressante e complicato.

In caso di mancata garanzia assicurativa del veicolo, il proprietario del veicolo può essere responsabile non solo di pagare i danni causati ma anche di affrontare possibili sanzioni amministrative e legali in caso di lesioni o danne anche gravi.

Come avere il risarcimento

Se l’incidente è stato causato dal veicolo non assicurato, non temere, è possibile richiedere il risarcimento dei danni subiti attraverso la Consap. Questo Ente gestisce il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che si occupa di prendere in carico il risarcimento nei seguenti casi di incidente stradale:

Ipotesi A

Nel caso di incidente provocato da un veicolo non identificato, il risarcimento copre i soli danni alla persona. Se i danni alla persona sono gravi, verranno risarciti anche i danni subiti al veicolo di cui (500 euro rimango comunque a carico del danneggiato).

Ipotesi B

Nel caso invece di incidente provocato da un veicolo identificato ma non coperto da assicurazione, il risarcimento coprirà sia i danni alla persona che i danni al veicolo di cui (500 euro rimango comunque a carico del danneggiato).

Ipotesi C

Nel caso di incidente provocato da veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, vengono risarciti sia per i danni alla persona che per i danni al veicolo. 

Ipotesi D

Nel caso di incidente provocato da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, il risarcimento copre i danni alla persona oltre i danni al veicolo.

Ipotesi D – Bis

Nel caso di incidente provocato da veicoli spediti nel territorio della repubblica italiana da un altro stato dello spazio economico europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose. 

Attenzione!

Tuttavia, questo processo e la sua gestione può risultare estremamente complessa ed impegnativa per chi non è esperto del settore.

Per tali motivi, grazie alla nostra esperienza nel settore, siamo in grado di fornirti un supporto completo e personalizzato per gestire al meglio la tua situazione aiutandoti a ricevere il giusto risarcimento per i danni subiti.

Studio Paci